Costituire un ETS

INDICE CONTENUTI

COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE ETS

I 10 passi per costituire un’associazione ETS (ODV, APS o ETS generico) senza personalità giuridica formata da persone fisiche sono i seguenti: 

  1. Essere almeno 7 persone interessate a collaborare per contribuire a risolvere, senza finalità lucrative dirette, alcuni bisogni che riconosce nella propria comunità.
  2. Definire le finalità, le attività di interesse generale e le azioni da svolgere per provare a rispondere ai bisogni individuati.
  3. Individuare la più adatta tipologia di ETS nell’ambito delle associazioni previste dal Codice Civile (ODV, APS o ETS generico) in riferimento alle finalità da perseguire, alle attività da svolgere, alle modalità di gestione, ai beneficiari, alla presenza di volontari, al carattere commerciale o istituzionale dell’attività.
  4. Scegliere l’associazione nazionale/federazione cui eventualmente affiliarsi.
  5. Redigere atto costitutivo e statuto sociale in duplice copia conforme alla tipologia di ETS individuato e che deve essere approvato dall’assemblea costitutiva dei fondatori.
  6. Richiedere l’attribuzione del Codice fiscale.
  7. Effettuare la registrazione della scrittura privata.
  8. Compilare il modello EAS.
  9. Assicurare i volontari e predisporre il registro dei volontari.
  10. Iscrivere l’ente al RUNTS – Registro unico nazionale del terzo settore. 

Il CSV VDA – ODV mette a disposizione dei fac-simile di atto costitutivo e di statuto che contengono tutti i requisiti di legge. La scelta di quale tipologia di ente costituire (ODV, APS o ETS generico) dipende da diversi fattori che meritano un approfondimento specifico con il CSV VDA – ODV oppure con altri professionisti del settore. I fac-simile devono essere letti con attenzione e compresi anche con il supporto delle note esplicative allegate. Solo successivamente possono essere personalizzati in base alle esigenze concrete dell’ente. Nella compilazione dei fac-simile si consiglia di richiedere un supporto al CSV VDA – ODV o ad altri professionisti perché il documento non esaurisce tutti i dubbi e le perplessità che si pongono in fase di costituzione di un’associazione ETS. Si tratta di una traccia ed è necessario adattarla alla propria realtà associativa. Una volta conclusa la bozza del fac-simile, è necessario eliminare i richiami alle note esplicative (i numeri di nota indicati tra parentesi). Infine si consiglia di rileggere il documento con calma e attenzione controllando che non vi siano parti incomplete.

E’ possibile richiedere i fac-simile per costituire un’associazione ETS inviando una mail a consulenza@csv.vda.it.

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per assumere la qualifica di ente del Terzo settore, l’ente associativo deve svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non è possibile riportare nello statuto pedissequamente tutte le 26 attività di interesse generale elencate dal Codice, dovendo l’ente selezionare quelle effettivamente svolte.

Le attività di interesse generale devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.

E’ preferibile indicare la dicitura completa dell’attività o richiamando la corrispondente lettera scegliendola tra quelle previste dal comma 1 dell’art 5 del Codice del Terzo settore di seguito elencate:

vedi elenco

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ADEMPIMENTI POST- COSTITUZIONE

Successivamente alla costituzione formale da parte dei soci fondatori dell’associazione ETS non riconosciuta (e quindi senza personalità giuridica), è necessario attivare alcune procedure amministrative presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente:

  • Richiesta del Codice fiscale individuando anche il Codice ATECO più congruo
  • Deposito dello statuto in quanto scrittura privata registrata
  • Compilazione del modello EAS
  • Inserire l’acronimo nella denominazione del Codice fiscale (dopo l’iscrizione nel RUNTS)

VEDI ADEMPIMENTI

CODICE FISCALE

Gli enti diversi dalle persone fisiche che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo calcolato sulla base dei primi dieci.

Per richiedere il codice fiscale è necessario utilizzare il modulo AA5/6: “domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”.

All’atto di assegnazione del Codice Fiscale, viene anche assegnato il codice ATECO dell’attività economica che si svolge.

Il codice non ha valore legale ma semplicemente statistico; può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.

L’Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice ATECO al link scaricabile qui. All’indirizzo web indicato è necessario poi digitare il codice 9499 nella ricerca “codice attività”. Si aprirà la pagina con tutte le possibili forme. E’ opportuno scegliere il codice tra quelli disponibili e il più rispondente possibile alla mission associativa.

DEPOSITO STATUTO

Una volta costituita l’associazione è necessario depositare “il contratto” tra le parti e registrare la costituzione. Si tratta infatti di una scrittura privata registrata (solo se non si intende chiedere la personalità giuridica).

La registrazione in Agenzia delle entrate avviene attraverso il Modello 69 (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) scaricabile qui.

ll modello 69 è composto da 3 pagine e suddiviso nelle seguenti parti:
• Parte Riservata all’Ufficio che non deve essere compilata dal richiedente la registrazione;
• QUADRO A, QUADRO B, QUADRO D, QUADRO E e QUADRO F che vanno compilati dal richiedente la registrazione;
• QUADRO C che va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti (ad esempio Segretario comunale) per gli atti pubblici, scritture private autenticate o dell’ufficio per le scritture private non autenticate.
Per compilare il Modello 69 è necessario avere a portata di mano:

  • lo Statuto e l’Atto costitutivo della nascente associazione
  • il Codice fiscale del richiedente la registrazione e ovvero il codice fiscale dell’associazione già richiesto prima di registrare Statuto e Atto costitutivo
  • i dati della persona che fisicamente registrerà la documentazione in Agenzia delle Entrate
  • eventuale delega del legale rappresentante e fotocopia dei documenti d’identità del delegante e del delegato.

La registrazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo di un’organizzazione di volontariato (ODV) di nuova costituzione è in esenzione totale e in esenzione dai bolli.

La registrazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo di un’associazione di promozione sociale (APS) di nuova costituzione ha un costo di cedolare secca pari a € 200 da pagare con F24 utilizzando il codice 1550 e in esenzione dai bolli.

MODELLO EAS

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare e inviare telematicamente, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita dal legislatore.

Il modello EAS è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale. Il modello è una dichiarazione importante poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del DPR 917 del 1986 e dall’art. 4 del DPR 633 del 1972).

È diventato obbligatorio con l’art. 30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 12/E del 9 aprile 2009, 45/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.

Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’EAS non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.

Tutte le associazioni di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione mentre quelle che sono già costituite lo devono ripresentare solo se intervengano variazioni.

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello EAS sono:

  • le APS sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al RUNTS;
  • le ODV che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995;
  • le associazioni con personalità giuridica.

In particolare devono compilare il primo riquadro, i righi 4), 5), 6), 25) e 26) del secondo riquadro e solo le associazioni con personalità giuridica devono barrare la casella “SI” del rigo 3).
Non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

L’art. 94, co. 4 del Codice del Terzo settore esonera tutti gli ETS dall’adempimento della compilazione del modello EAS. Tale disposizione non sembra però al momento applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello EAS a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli ETS.


APPROFONDIMENTI

LEGGI E NORME

SITO WEB AGENZIA DELLE ENTRATE PER:

MODIFICARE O ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE

Può accadere che durante la vita di un’associazione si renda necessario modificare o adeguare lo statuto sociale o perché richiesto dalla normativa di riferimento – come ad esempio è accaduto per ODV e APS già iscritte nei registri regionali per la trasmigrazione nel RUNTS nell’ambito del Codice del Terzo settore – o perché nell’ente sono intervenute modifiche alla mission o alle attività che svolge, tale per cui la documentazione statutaria non rispecchia più la situazione reale dell’associazione oppure infine perché l’organizzazione interna all’associazione deve essere rivista, come ad esempio il numero di amministratori o la gestione degli associati.

In questo senso nell’ambito delle natura giuridica delle associazioni (e nello specifico di associazioni non riconosciute senza personalità giuridica) è possibile dover intervenire per variare la qualifica di associazione (semplice associazione non ETS, ODV, APS o altra associazione ETS) ma per farlo è necessario fare una valutazione puntuale generale di merito con il supporto del CSV o di un altro professionista al fine di valutare tutti i diversi aspetti da tenere a mente. 

Nell’ambito del programma nazionale “Capacit’Azione. Investire in formazione è costruire il futuro” rivolto agli esperti della riforma del Terzo settore, è stata elaborata una check list con oltre 60 domande utili a mappare gli aspetti fondamentali della propria organizzazione e individuare al meglio quale possa essere la natura giuridica e la qualifica più adatta.

VEDI I PASSI PER APPROVARE MODIFICA STATUTARIA

I passi concreti da attuare per approvare una modifica statutaria di associazioni non riconosciute senza personalità giuridica per variare la propria qualifica sono:

  • lavorare sulla bozza di statuto dopo aver condiviso con la propria base sociale e con il consiglio direttivo della necessità di effettuare una valutazione complessiva circa la revisione statutaria dell’associazione e la conseguente variazione di qualifica (semplice associazione non ETS, ODV, APS o altra associazione ETS);
  • convocare un’assemblea straordinaria di modifica statutaria;
  • deliberare la variazione di qualifica (semplice associazione non ETS, ODV, APS o altra associazione ETS) e la modifica statutaria con i quorum previsti dallo statuto attualmente in vigore o se mancanti con i quorum previsti dal Codice civile: la modifica dello statuto è approvata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • depositare il nuovo statuto presso l’agenzia delle entrate prenotando l’appuntamento a questo link. La registrazione in Agenzia delle entrate avviene attraverso il Modello 69 (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) scaricabile qui.
  • iscrivere l’associazione al RUNTS nel caso di associazione ETS  ODV, APS o altra associazione ETS.

Nel caso in cui l’ente effettui una vera e propria trasformazione della natura giuridica, si aggiunge il passaggio introdotto dall’42 bis del Codice Civile introdotto dall’art. 98 del Codice del Terzo settore che prevede che l’organo di amministrazione debba redigere una relazione relativa alla propria situazione patrimoniale, corredata dall’elenco dei propri creditori, aggiornata a non oltre 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, oltre alla relazione sui motivi e sugli effetti della trasformazione stessa, la quale debba rimanere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l’assemblea.

LINK UTILI

SCIOGLIERE UN’ASSOCIAZIONE ETS SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA

Lo scioglimento di un ETS avviene a seguito di specifici eventi derivanti esplicitamente dalla legge oppure dalla volontà di coloro che ne fanno parte. Con esso ha inizio un processo di transizione (fase di liquidazione) che definisce i rapporti ancora pendenti e si esaurisce all’atto di devoluzione dei beni residui. Di seguito i passaggi da attuare ai fini dello scioglimento di un’ODV o APS iscritta al RUNTS:

VEDI I PASSI

  1. Convocazione assemblea straordinaria e verbale di estinzione
  2. Individuazione dei liquidatori
  3. Devoluzione del patrimonio
  4. Richiesta di parere al RUNTS
  5. Estinzione

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VERBALE DI ESTINZIONE

E’ l’Assemblea l’organo che ha la competenza inderogabile di deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulti applicabile l’art. 21 del codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

INDIVIDUAZIONE DEI LIQUIDATORI

Nella deliberazione di scioglimento è necessario individuare anche i liquidatori.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L’art. 21 del Codice del Terzo settore stabilisce che lo Statuto debba prevedere le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell’ente. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

La devoluzione del patrimonio deve essere effettuata anche nel caso di perdita della qualifica di ETS senza suo scioglimento anche se con modalità diverse.
L’art. 50 del CTS regola, infatti, in modo differente la fattispecie derivante dalla sola cancellazione dell’ETS dal RUNTS che può avvenire per:

  • istanza motivata da parte dell’ETS;
  • accertamento d’ufficio, anche in ragione di provvedimenti della competente autorità giudiziaria o tributaria divenuti definitivi;
  • carenza dei requisiti necessari alla permanenza nel RUNTS.

Nel caso in cui l’ente sia cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti ma voglia continuare ad operare dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo quanto previsto dall’articolo 9 del CTS, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS.

RICHIESTA DI PARERE AL RUNTS

L’estinzione o scioglimento prevede di devolvere il patrimonio residuo solo dopo avere richiesto il parere positivo dell’Ufficio RUNTS oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere dell’Ufficio preposto deve essere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato deve inoltrare al predetto Ufficio, con raccomandata a/r o secondo le modalità telematiche previste dalla legge e in particolare inviando specifica nota di richiesta in allegato all’indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it. Decorsi i trenta giorni sopra richiamati il parere si intende reso positivamente e, pertanto, l’ente potrà procedere alla devoluzione anche in assenza di specifica risposta. In assenza del parere o in difformità dal parere gli atti di devoluzione sono nulli.

ESTINZIONE

L’estinzione avviene presentando presso l’Agenzia delle entrate il modello AA5/6 indicando il numero di codice fiscale e la data di estinzione. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica attraverso fisco-online. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione del modello per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it , resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.
L’art. 48 del Codice riferisce che è poi necessario informare il RUNTS della deliberazione di scioglimento, estinzione e liquidazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.
Una volta concluso l’iter di estinzione, è necessario tenere la documentazione agli atti per 10 anni.


DISPOSIZIONI E NORME

APPROFONDIMENTI

PERSONALITÀ GIURIDICA

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente. Per un’associazione acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il quale prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni autonome competenti. Il codice del Terzo settore ha però previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per gli ETS mediante l’iscrizione nel RUNTS.

Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. Quando il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

COME RICHIEDERE PERSONALITÀ GIURIDICA

Gli enti che con l’iscrizione al RUNTS intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:

–    l’atto costitutivo dell’associazione viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il competente ufficio del RUNTS, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente;

–    il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle disposizioni specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni);

–  l’ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal RUNTS.

– se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio di disporre l’iscrizione nel RUNTS. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

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