Adempimenti per la costituzione

INDICE CONTENUTI

ADEMPIMENTI POST- COSTITUZIONE

Successivamente alla costituzione formale da parte dei soci fondatori dell’associazione ETS non riconosciuta (e quindi senza personalità giuridica), è necessario attivare alcune procedure amministrative presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente:

  • Richiesta del Codice fiscale individuando anche il Codice ATECO più congruo
  • Deposito dello statuto in quanto scrittura privata registrata
  • Compilazione del modello EAS

CODICE FISCALE

Gli enti diversi dalle persone fisiche che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo calcolato sulla base dei primi dieci.

Per richiedere il codice fiscale è necessario utilizzare il modulo AA5/6: “domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”.

All’atto di assegnazione del Codice Fiscale, viene anche assegnato il codice ATECO dell’attività economica che si svolge.

Il codice non ha valore legale ma semplicemente statistico; può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.

L’Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice ATECO al link scaricabile qui. All’indirizzo web indicato è necessario poi digitare il codice 9499 nella ricerca “codice attività”. Si aprirà la pagina con tutte le possibili forme. E’ opportuno scegliere il codice tra quelli disponibili e il più rispondente possibile alla mission associativa.

Deposito statuto

Una volta costituita l’associazione è necessario depositare “il contratto” tra le parti e registrare la costituzione. Si tratta infatti di una scrittura privata registrata (solo se non si intende chiedere la personalità giuridica).

La registrazione in Agenzia delle entrate avviene attraverso il Modello 69 (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) scaricabile qui.

ll modello 69 è composto da 3 pagine e suddiviso nelle seguenti parti:
• Parte Riservata all’Ufficio che non deve essere compilata dal richiedente la registrazione;
• QUADRO A, QUADRO B, QUADRO D, QUADRO E e QUADRO F che vanno compilati dal richiedente la registrazione;
• QUADRO C che va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti (ad esempio Segretario comunale) per gli atti pubblici, scritture private autenticate o dell’ufficio per le scritture private non autenticate.
Per compilare il Modello 69 è necessario avere a portata di mano:

  • lo Statuto e l’Atto costitutivo della nascente associazione
  • il Codice fiscale del richiedente la registrazione e ovvero il codice fiscale dell’associazione già richiesto prima di registrare Statuto e Atto costitutivo
  • i dati della persona che fisicamente registrerà la documentazione in Agenzia delle Entrate
  • eventuale delega del legale rappresentante e fotocopia dei documenti d’identità del delegante e del delegato.

La registrazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo di un’organizzazione di volontariato (ODV) di nuova costituzione è in esenzione totale e in esenzione dai bolli.

La registrazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo di un’associazione di promozione sociale (APS) di nuova costituzione ha un costo di cedolare secca pari a € 200 da pagare con F24 utilizzando il codice 1550 e in esenzione dai bolli.

Modello eas

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare e inviare telematicamente, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita dal legislatore.

Il modello EAS è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale. Il modello è una dichiarazione importante poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del DPR 917 del 1986 e dall’art. 4 del DPR 633 del 1972).

È diventato obbligatorio con l’art. 30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 12/E del 9 aprile 2009, 45/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.

Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’EAS non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.

Tutte le associazioni di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione mentre quelle che sono già costituite lo devono ripresentare solo se intervengano variazioni.

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello EAS sono:

  • le APS sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al RUNTS;
  • le ODV che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995;
  • le associazioni con personalità giuridica.

In particolare devono compilare il primo riquadro, i righi 4), 5), 6), 25) e 26) del secondo riquadro e solo le associazioni con personalità giuridica devono barrare la casella “SI” del rigo 3).
Non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

L’art. 94, co. 4 del Codice del Terzo settore esonera tutti gli ETS dall’adempimento della compilazione del modello EAS. Tale disposizione non sembra però al momento applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello EAS a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli ETS.

Approfondimenti

Leggi e norme

sito web agenzia delle entrate per:


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