Associati

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Associati

GLI ASSOCIATI

L’associazione è una tipica struttura aperta: chiunque può chiedere di diventare socio purché decida di condividere e accettare i valori e le regole previste dallo statuto.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione e alle sue attività. L’associazione infatti deve agire nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

I diritti di un associato sono:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione senza limiti e discriminazioni;
  • esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci se non diversamente disposto in statuto;
  • eleggere gli organi sociali e essere eletti tra gli organi;
  • controllare l’andamento dell’associazione;
  • consultare i libri sociali;
  • dimettersi.

I doveri di un associato sono:

  • rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
  • osservare le norme interne dell’associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.
 

Gli argomenti legati agli associati sono i seguenti:

  • Procedure di ammissione a socio
  • Diniego di iscrizione
  • Requisiti di ammissione non discriminatori
  • Esclusione degli associati
 

Ammissione

La corretta procedura di ammissione di un aspirante socio è la seguente:
  • l’aspirante socio compila un modulo di richiesta di adesione, che riporta i suoi dati anagrafici, la dichiarazione di rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’associazione, la sua firma e la firma relativa alla informativa sulla privacy per la gestione dei suoi dati personali. Nel caso in cui l’aspirante sia minorenne, il modulo deve essere compilato e firmato per suo conto dai genitori.
  • Successivamente, il Consiglio Direttivo si riunisce per decidere per l’approvazione o la negazione della domanda di adesione, tenendo conto di quanto previsto dagli atti associativi e dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di socio.
  • Quando l’aspirante sarà ammesso, il suo nominativo dovrà essere annotato nel libro soci.
    Successivamente alla sua iscrizione, il socio dovrà annualmente pagare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota potrà essere motivo sufficiente per la sua espulsione dall’associazione.
 

diniego iscrizione

II carattere aperto delle associazioni all’ammissione di nuovi associati permette comunque al Consiglio direttivo la possibilità di rigettare con deliberazione motivata la domanda di ammissione comunicandola agli interessati. Se lo Statuto non prevede diversamente, il Consiglio direttivo deve comunicarlo entro sessanta giorni e chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulle domande di ammissione negate si pronunci l’assemblea.

requisiti di ammissione non discriminatori

Un’associazione dovrebbe fissare nel proprio statuto i requisiti per l’ammissione di nuovi associati anche al fine di consentire agli aspiranti associati di verificare la conformità alle previsioni statutarie nonché di definire, attraverso le caratteristiche degli associati, l’identità dell’associazione stessa, i suoi valori, le finalità e le attività da essa svolte. In questo modo il potenziale associato potrà riconoscersi e sarà chiamato a rispettare e condividere, valorizzando così al massimo grado la scelta libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo. Resta inteso che la domanda deve essere esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.

Di seguito alcuni casi particolari per cui è necessario valutare con attenzione se prevedere eventuali requisiti di ammissione:

  • il requisito della maggior età ai fini dell’ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche e con attività che possano essere svolte anche da associati minorenni sia pure sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. In questo caso il requisito potrebbe essere ragionevolmente ridotto, ad esempio consentendo l’ammissione di soci ultraquattordicenni; lo stesso requisito della maggior età, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità delle attività di riferimento, potrebbe invece risultare ammissibile nel caso di un’associazione che operi nel settore della protezione civile ad esempio. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito che non sia possibile escludere dal diritto di voto gli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
  • l’assenza di condanne penali è un requisito da richiedere in fase di ammissione quando si tratti di un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e con le attività svolte dall’associazione.
  • il requisito di cittadinanza italiana richiamando le leggi che regolano condizione giuridica dello straniero residente sul territorio nazionale (art. 10 della Costituzione) e precludono solo lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio dei pubblici poteri consentendogli di beneficiare dei diritti civili e sociali se non dei diritti politici (salvo casi particolari).
  • il requisito del possesso di un titolo di studio (o di una eventuale abilitazione professionale) per lo svolgimento delle attività di interesse generale che devono essere svolte in conformità alle norme particolari non risulta essere discriminatorio poiché l’associazione pone in essere una molteplicità di azioni attraverso la generalità dei suoi associati e invece affida le attività specifiche ai soli soci abilitati conformemente alla normativa specifica.
  • la previsione del requisito che il socio non assuma nei confronti dell’associazione posizioni diffamatorie individuali o all’interno di gruppi sembra lecita: l’associazione può richiedere una condotta “pubblica” in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l’associazione stessa. Ciò soprattutto nel caso in cui gli aspiranti soci abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità associative tali che l’ammissione nell’associazione possano dar luogo a un danno concreto nei confronti dell’associazione stessa.

esclusione

L’esclusione di un associato è deliberata dall’assemblea se lo statuto non attribuisce la decisione ad altro organo eletto dall’assemblea.

L’esclusione è deliberata per gravi motivi e per comportamento contrastante con gli scopi statutari. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione. L’associato escluso non avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

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