Dopo l’incontro del 22 marzo sui bandi per le attività estive per i giovani (scadenza: 8 aprile) sono emerse alcune domande frequenti. Ve le riproponiamo qui:
Quali sono i soggetti che possono entrare nel partenariato?
Possono partecipare all’avviso in qualità di beneficiari esclusivamente le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e con sede legale nella Regione Valle d’Aosta, in numero minimo di due (partenariato minimo: 1 capofila e 1 partner). A differenza dell’edizione 2021, gli altri enti del terzo settore (a titolo esemplificativo: cooperative sociali, Associazioni sportive, …) non sono ammessi nel partenariato. Tali enti, così come altri soggetti privati, potranno essere prestatori esterni dei partner che restano diretti responsabili della buona riuscita delle attività.
E’ previsto un tetto massimo di spesa per i singoli progetti?
L’avviso non prevede un tetto massimo di spesa per i singoli progetti.
E’ possibile inserire i costi di personale retribuito e delle assicurazioni?
Sì, i costi del personale retribuito e i costi per le coperture assicurative possono essere riconosciuti nel quadro del progetto se direttamente legati alla realizzazione delle azioni.
E’ possibile inserire i costi per l’affitto delle strutture?
Sono ammissibili i costi legati alle strutture direttamente funzionali allo svolgimento delle attività progettuali. Di norma i costi di affitto e utenze della sede ordinaria dei partner sono ricompresi nel 5% dei costi generali, mentre l’affitto e le utenze di ulteriori strutture di cui i partner si dovessero dotare per la realizzazione delle attività sono riconosciuti come costi diretti e possono essere valorizzati nel piano finanziario.
Sono ammissibili eventuali costi di trasporto come l’affitto di pullman?
Sì, i costi di trasporto dei destinatari sostenuti dai partner possono essere computati tra i costi di progetto.
I partner devono garantire una quota di autofinanziamento?
No, l’avviso non prevede l’obbligo di una quota di cofinanziamento da parte dei partner. Qualora il progetto generi delle entrate (quote di iscrizione), l’ammontare delle stesse sarà considerato come contributo alla copertura dei costi rendicontati e quindi il contributo risulterà dalla differenza del rendicontato approvato e le entrate effettive, ovvero Totale contributo = Totale progetto – Totale entrate.
I destinatari possono utilizzare voucher di conciliazione?
L’avviso non pone vincoli circa l’utilizzo di voucher di conciliazione da parte degli utenti, pertanto l’ammissibilità dell’utilizzo dipende unicamente dalle regole dell’ente che emette il voucher. Si ricorda tuttavia la possibilità per i partner di prevedere direttamente sconti o esoneri dalle quote di iscrizione per tutte le situazione di fragilità economico-sociali dei potenziali destinatari del servizio, in coerenza con l’obiettivo di inclusività dell’avviso.