Il 28 marzo scorso è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco delle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe unica alla data del 22 novembre 2021; ai sensi dell’art. 34, c. 2 del decreto ministeriale n. 106 del 2020, di tale pubblicazione è stata poi data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale del 1° aprile 2022.
Le date fondamentali per l’iscrizione delle Onlus al Runts
Nella linea del tempo sottostante sono evidenziate le date fondamentali per l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) delle Onlus: la disposizione normativa di riferimento è l’art. 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.
Come è noto, l’operatività del Runts (avvenuta in data 23 novembre 2021) ha esplicato effetti anche per le Onlus: a partire dal 22 novembre 2021 non è infatti più possibile presentare domanda di iscrizione all’Anagrafe unica, la quale rimane comunque operativa fino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale delineato dal codice del Terzo settore. Qualora l’autorizzazione europea dovesse arrivare nel corso del 2022, l’Anagrafe unica verrebbe soppressa a partire dal 1° gennaio 2023: fino a quella data (ad oggi ancora ignota) gli enti iscritti al registro delle Onlus continuano a beneficiare dei diritti derivanti da tale qualifica.
L’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle Onlus sul sito dell’Agenzia delle entrate consente ad esse di presentare domanda di iscrizione al Runts a partire proprio dalla data del 28 marzo scorso e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale: ipotizzando sempre che l’autorizzazione europea intervenga quest’anno (si ricorda che la richiesta ad oggi non è ancora stata inoltrata dal Governo), il termine per le Onlus che intendono iscriversi al Runts sarebbe quello del 31 marzo 2023. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al registro unico entro tale termine (che ad oggi, si ribadisce, è ancora incerto) l’ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento verificatosi dal momento di iscrizione all’Anagrafe unica.
Una Onlus che decidesse di presentare oggi istanza di iscrizione al Runts, e la stessa venisse accolta, sarebbe invece cancellata in automatico dall’Anagrafe unica e senza che ciò comporti l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Alcune considerazioni sull’opportunità per una Onlus di iscriversi già oggi al Runts
La domanda che ci si può e ci si deve porre è se sia o meno opportuno per una Onlus presentare già oggi la domanda di iscrizione al registro unico, individuando la specifica sezione in cui inserirsi, dato che il nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo settore non è ad oggi ancora operativo.
Fra i circa 22.000 enti che ad oggi sono in possesso della qualifica di Onlus (che, si ricorda, è una qualifica di tipo fiscale), vi sono importanti differenze che riguardano sia il tipo di attività che l’ente effettua sia le voci di entrata di cui esso usufruisce.
Vi sono ad esempio:
- Onlus che svolgono prevalentemente attività “commerciali” (oggi “de-commercializzate” per effetto dell’art. 150 del dpr 917 del 1986) e che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione “imprese sociali”;
- Onlus che potrebbero anche non svolgere alcun tipo di attività commerciale e che hanno come entrate esclusive o principali quelle relative al tesseramento, alle erogazioni liberali, ad attività non commerciali, al 5 per mille o alla raccolta fondi in generale, e che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione “enti filantropici” o “altri enti del Terzo settore”;
- Onlus che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione delle “Odv” o delle “Aps” in quanto in possesso dei requisiti di tipo civilistico per ottenere tali qualifiche.
L’invito, per le Onlus menzionate ed in generale per tutti gli enti ad oggi in possesso della relativa qualifica, è quello di svolgere un’attenta valutazione in primis circa l’opportunità o meno di iscriversi già oggi al Runts, e in un secondo momento in quale sezione dello stesso collocarsi.
Entrano infatti in gioco diverse variabili: la normativa fiscale Onlus (delineata dal decreto legislativo 460 del 1997 e dal dpr 917 del 1986) che si perde, il nuovo e oggi incerto regime fiscale previsto dal codice del Terzo settore (peraltro non ancora in vigore), le nuove agevolazioni e opportunità ma anche i nuovi vincoli caratteristici degli enti del Terzo settore, che chiamano ad una approfondita analisi della situazione concreta di ciascun ente.
Una scelta in generale sicuramente prudente per le Onlus è quella di rimanere all’interno dell’Anagrafe unica ed attendere l’entrata in vigore della nuova parte fiscale per iscriversi al Runts, in modo da poter avere il quadro più chiaro e completo possibile per valutare in modo adeguato in quale sezione del registro unico iscriversi.
In ogni caso si invita a fare attenzione a presentare la domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea.
Fonte: Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore