[vc_row][vc_column][vc_column_text]I decreti #iorestoacasa e #curaitalia prevedono proroghe e indicazioni importanti per gli ETS. Qui sotto si riportano le informazioni principali. Per maggiori informazioni è possibile comunque contattare il CSV VDA scrivendo a info@csv.vda.it
ADEGUAMENTI STATUTARI
E’ prorogata al 31 ottobre 2020 l’approvazione delle modifiche statutarie per adeguare gli statuti di ODV e APS iscritte nei relativi registri regionali o nazionali alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (art. 35 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
BILANCIO
Nel caso in cui lo statuto preveda l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 all’interno del periodo emergenziale (entro il 31 luglio 2020), è prorogata la convocazione dell’Assemblea e la relativa approvazione del bilancio entro il 31 ottobre 2020 in deroga a quanto previsto dalla legge e dallo statuto per ODV, APS e ONLUS iscritte nei relativi registri regionali o nazionali (art. 35 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus. Va comunque ricordato che fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi, svolte in ogni luogo pubblico e privato, oltre che ogni attività convegnistica e congressuale: ciò significa che gli enti non profit – diversi da Odv, Aps ed Onlus – sono comunque pienamente legittimati a rinviare le assemblee a data da destinarsi.
RIUNIONE DEGLI ORGANI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA
Le Assemblee sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza.
E’ ammessa però la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali (Consiglio direttivo e/o Assemblea) in videoconferenza tramite strumenti quali ad esempio skype, hangout, zoom.., e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e solo fino al termine della durata dello stato di emergenza (art. 35 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) .
Se un’ODV/APS vuole riunire i propri organi sociali lo potrà fare nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ad esempio mettendo a disposizione in anticipo i materiali oggetto di discussione, che consentano al presidente dell’organo di:
- accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti;
- regolare lo svolgimento dell’adunanza;
- constatare i risultati delle votazioni.
Deve però essere rispettato il principio di simultaneità per cui ogni partecipante deve poter seguire in modo adeguato la discussione e intervenire in tempo reale alla votazione.
Riassumendo:
- se negli statuti è prevista la modalità di effettuare riunioni in videoconferenza, le ODV/APS possono approvare il bilancio di esercizio entro i termini statutari previsti.
- se negli statuti non sono previste modalità in videoconferenza e l’ODV/APS intende approvare il bilancio di esercizio entro i termini statutari previsti con videoconferenza, è necessario che approvi con delibera dell’organo interessato le modalità e criteri richiamando lo stato di eccezionale emergenza e poi approvi il bilancio di esercizio.
- Se negli statuti non sono previste modalità in videoconferenza e l’ODV/APS non ha la possibilità di approvare il bilancio di esercizio con videoconferenza, è consigliabile che il presidente, dopo aver informato e condiviso la decisione con i singoli consiglieri, invii una comunicazione a tutti gli associati informandoli, vista la situazione emergenziale, che l’assemblea è rinviata a data da destinarsi.
DONAZIONI PER MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA
Per incentivare le erogazioni liberali effettuate per far fronte all’emergenza epidemiologica che il nostro Paese sta attraversando, sono previste misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica).
- Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro.
- Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata. Per usufruire di tali agevolazioni l’erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.
TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Slittano gli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, i quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Fra quelli in scadenza in questo periodo per gli enti non profit (ed in particolare per gli enti associativi) vi è ad esempio il modello EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli. Il Modello EAS, a rigore, dovrebbe poter essere ricompreso fra gli “adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020.
Non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020. Sono obbligati ad inviare telematicamente la C.U. anche gli enti non profit che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
VERSAMENTI FISCALI
Sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La disposizione si applica a diversi soggetti, fra cui Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, oltre che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. La sospensione si applica comunque in generale anche ad altri ambiti legati al mondo non profit, ed in particolare ai soggetti:
- che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia;
- che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il decreto dispone, inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, che abbiano avuto nell’esercizio precedente entrate non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
MISURE AGEVOLATIVE PER I LAVORATORI, ANCHE DEL TERZO SETTORE
Ad esempio è possibile richiedere la cassa integrazione in deroga, che può essere riconosciuta dalle Regioni e Province autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Essa si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]