Sciogliere una Associazione

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Sciogliere una Associazione

SCIOGLIERE UN'ASSOCIAZIONE ets senza personalita' giuridica

Lo scioglimento di un ETS avviene a seguito di specifici eventi derivanti esplicitamente dalla legge oppure dalla volontà di coloro che ne fanno parte. Con esso ha inizio un processo di transizione (fase di liquidazione) che definisce i rapporti ancora pendenti e si esaurisce all’atto di devoluzione dei beni residui.

Di seguito i passaggi da attuare ai fini dello scioglimento di un’ODV o APS iscritta al RUNTS:

  1. Convocazione assemblea straordinaria e verbale di estinzione
  2. Individuazione dei liquidatori
  3. Devoluzione del patrimonio
  4. Richiesta di parere al RUNTS
  5. Estinzione

 

Convocazione assemblea straordinaria e verbale di estinzione

E’ l’Assemblea l’organo che ha la competenza inderogabile di deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulti applicabile l’art. 21 del codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Individuazione dei liquidatori

Nella deliberazione di scioglimento è necessario individuare anche i liquidatori.

Devoluzione del patrimonio

L’art. 21 del Codice del Terzo settore stabilisce che lo Statuto debba prevedere le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell’ente. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

La devoluzione del patrimonio deve essere effettuata anche nel caso di perdita della qualifica di ETS senza suo scioglimento anche se con modalità diverse.
L’art. 50 del CTS regola, infatti, in modo differente la fattispecie derivante dalla sola cancellazione dell’ETS dal RUNTS che può avvenire per:

  • istanza motivata da parte dell’ETS;
  • accertamento d’ufficio, anche in ragione di provvedimenti della competente autorità giudiziaria o tributaria divenuti definitivi;
  • carenza dei requisiti necessari alla permanenza nel RUNTS.

 

Nel caso in cui l’ente sia cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti ma voglia continuare ad operare dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo quanto previsto dall’articolo 9 del CTS, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS.

Richiesta di parere al RUNTS

L’estinzione o scioglimento prevede di devolvere il patrimonio residuo solo dopo avere richiesto il parere positivo dell’Ufficio RUNTS oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere dell’Ufficio preposto deve essere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato deve inoltrare al predetto Ufficio, con raccomandata a/r o secondo le modalità telematiche previste dalla legge e in particolare inviando specifica nota di richiesta in allegato all’indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it. Decorsi i trenta giorni sopra richiamati il parere si intende reso positivamente e, pertanto, l’ente potrà procedere alla devoluzione anche in assenza di specifica risposta. In assenza del parere o in difformità dal parere gli atti di devoluzione sono nulli.

Estinzione

L’estinzione avviene presentando presso l’Agenzia delle entrate il modello AA5/6 indicando il numero di codice fiscale e la data di estinzione. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica attraverso fisco-online. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione del modello per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it , resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.


L’art. 48 del Codice riferisce che è poi necessario informare il RUNTS della deliberazione di scioglimento, estinzione e liquidazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.


Una volta concluso l’iter di estinzione, è necessario tenere la documentazione agli atti per 10 anni.

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