Pubblicata la massima n. 12 della Commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano relativa allo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS. Resta invece confermato che per gli enti del terzo settore vale l’articolo 24 del Codice del Terzo settore che prevede la possibilità di intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo a condizione dell’esistenza di una specifica previsione statutaria.
La massima chiarisce che, in assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.
Lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere:
– che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
– che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
– che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
– che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.
Fino al 31 luglio 2022 è comunque possibile svolgere le assemblee on-line a prescindere dall’iscrizione o meno nel RUNTS come previsto dal Milleproroghe 2022.