[vc_row gap=”30″][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Entro il 28 febbraio 2019 le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS sono tenuti a pubblicare sui propri siti o sulla pagina facebook i vantaggi economici ricevuti dalla pubblica amministrazione a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.
Per vantaggi economici si intendono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, rapporti di comodato di beni mobili o immobili, ricevuti dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, la cui somma superi il valore di 10.000. Sono infine comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Per ulteriori informazioni
E’ possibile consultare l’approfondimento pubblicato sul sito di CSVnet
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”70px”][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”544″ grid_id=”vc_gid:1547809834204-06e18db0-951c-6″ taxonomies=”1, 3″][/vc_column][/vc_row]