Sicurezza sul lavoro e non profit

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un aspetto di fondamentale importanza per tutte le organizzazioni, incluse quelle che operano nel settore non profit. Infatti anch’esse sono tenute ad adempiere agli obblighi di legge volti a proteggere la salute e l’incolumità dei lavoratori e non solo.

Vediamo quindi nel dettaglio:

  • in quali casi l’ente non profit è soggetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
  • quali adempimenti deve assolvere.

La sicurezza sul lavoro riguarda anche il non profit?

Le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono contenute nel  Decreto legislativo n.81/2008.

Il decreto nasce per tutelare lavoratori e lavoratrici, ma non solo.

Infatti all’art.2 co.1 lettera A del decreto si parla di lavoratori “con o senza retribuzione”, quindi rientrano nel campo di applicazione della legge i lavoratori dipendenti (se ce ne sono) ed i volontari degli enti non profit.

Inoltre nella  costituzione  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è definita “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

Quindi è evidente che anche in questi luoghi l’incolumità delle persone deve essere tutelata.

Gli adempimenti

Gli obblighi da assolvere dipendono da diversi fattori: la struttura del luogo dove si opera; la tipologia di attività realizzate dall’ente; le azioni svolte dai volontari e molti altri.

In linea di massima ogni ente deve analizzare le possibili fonti di pericolo presenti nelle proprie strutture e nello svolgimento delle attività.

Ad esempio:

  • l’ente sportivo deve considerare i rischi legati all’uso di attrezzature ginniche;
  • l’associazione culturale deve valutare gli aspetti di sicurezza delle strutture dove organizza eventi;
  • l’ente che gestisce un centro diurno per anziani deve valutare le cadute accidentali, i problemi di sollevamento dei carichi, le emergenze sanitarie, ecc.

Questa analisi porta alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), il quale deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa;
  • l’indicazione delle misure e delle procedure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi;
  • le figure all’interno dell’ente che devono provvedervi (le quali devono avere adeguate competenze e formazione);
  • il nome del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori (se l’ente ha lavoratori stipendiati) e dell’eventuale medico che ha collaborato alla valutazione dei rischi.

In base alle caratteristiche del luogo e delle attività svolte, il DVR riporta anche i corsi di formazione che devono seguire:

  • le figure coinvolte nella sicurezza;
  • i lavoratori e/o i volontari.

L’obiettivo è dare ad ognuna di queste figure le informazioni adeguate sulla prevenzione e protezione, in base ai compiti di ognuna di esse.

Attenzione: il DVR non sempre è obbligatorio, ma in alcuni casi è altamente raccomandato.

Il documento naturalmente deve essere aggiornato ogni volta si renda necessario a seguito di modifiche nell’organizzazione o nei processi lavorativi.

Una volta compilato il DVR è necessario definire chi riveste il ruolo di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), il quale:

  • è responsabile legalmente sia in sede civile che penale di eventuali danni o infortuni;
  • sovrintende agli adempimenti in materia di sicurezza;
  • aggiorna costantemente il documento di valutazione dei rischi.

Di norma questo ruolo è ricoperto dal presidente dell’ente, il quale però può delegare una figura interna o esterna in possesso dei requisiti richiesti dall’art.31 D.lgs 81/2008.

Anche in caso di delega però il presidente dell’ente non è esonerato dalla propria responsabilità legale.

Corsi di formazione

Sia l’RSPP che il personale (lavoratori e/o volontari) devono ricevere una formazione di base e aggiornamenti periodici, con frequenza dipendente dal livello di rischio e dalla tipologia dei corsi.

Sia il livello di rischio che l’indicazione dei corsi di formazione da seguire sono indicati nel documento di valutazione dei rischi che l’ente ha redatto in partenza.

Di norma, i corsi che tutti gli enti dovrebbero seguire sono:

  • formazione per RSPP;
  • sicurezza per dipendenti/volontari.

A questi se ne aggiungono altri, in base alle attività svolte dall’ente (antincendio, primo soccorso, ecc.).

Altre misure generali di tutela

Oltre al DVR e ai corsi di formazione, il D.lgs 81/2008 elenca delle misure generali di tutela tra le quali:

  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (segnaletica, vie di fuga, divieti di accesso, ecc.);
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio, di evacuazione e di pericolo grave, l’uso di segnali di avvertimento e sicurezza.

In casi specifici potrebbe essere opportuno anche:

  • effettuare analisi di laboratorio (per esempio per gli enti che gestiscono mense);
  • redigere un piano di emergenza ed evacuazione (per esempio per gli enti che organizzano eventi, spettacoli, intrattenimenti danzanti, ecc.).

In conclusione

Rispettare queste regole è di cruciale importanza per garantire la sicurezza di chi opera all’interno delle organizzazioni non profit, che siano lavoratori o volontari.

Non solo: avere delle procedure ben definite di gestione delle emergenze rende gli spazi comuni sicuri anche per i soci e gli utenti delle attività svolte.

Fonte: Tornaconto&c

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