CODICE DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo settore norma in un solo testo tutte le tipologie di enti denominati appunto enti del Terzo settore. Con l’avvio della riforma nel 2016, sono stati definiti i confini e le regole di funzionamento.
Per far parte del Terzo settore è necessario essere un ente di carattere privato diverso dalla società, che svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed essere iscritto al RUNTS, registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Codice del Terzo Settore ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia civilistica e fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del Terzo Settore e gli enti che ne fanno parte.
ENTE DEL TERZO SETTORE
L’ente del Terzo settore (ETS) è una delle principali novità della riforma: è una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica gli enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Le caratteristiche comuni ad ogni ETS:
- la forma giuridica: possono assumere la qualifica di ETS le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
- l’assenza di scopo di lucro
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno uno dei 26 ambiti individuati dall’art.5, c.1 del Codice
- l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Sono ETS:
- Le organizzazioni di volontariato (ODV)
- Le associazioni di promozione sociale (APS)
- Gli enti filantropici
- Le imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- Le reti associative
- Le società di mutuo soccorso (SOMS)
- Le associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni (escluse quelle di origine bancaria) e gli altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Non sono ETS:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- le formazioni e le associazioni politiche
- i sindacati
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- le associazioni di datori di lavoro
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore (soggetti operanti nel settore della protezione civile e i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta)
IL CODICE DEL TERZO SETTORE IN PILLOLE
DISPOSIZIONI E NORME
- Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016 per la Riforma del Terzo Settore
- D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017: Codice del Terzo settore