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RUNTS – registro unico nazionale del terzo settore

La Riforma del Terzo Settore ha previsto l’istituzione del RUNTS, Registro Unico nazionale del Terzo settore, una piattaforma informatica con la quale gli enti del terzo settore devono rapportarsi
esclusivamente con modalità telematiche.

Il RUNTS permette di raggiungere obiettivi di omogeneità, trasparenza, pubblicità e di superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici registri territoriali.

Il RUNTS è normato dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 5/09/2020 che definisce tra l’altro le procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti e delle regole di predisposizione/tenuta/conservazione del RUNTS.

Il RUNTS è stato attivato il 23 novembre 2021, ha sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma
è gestito e aggiornato a livello regionale in collaborazione con la Regione Valle d’Aosta.

Il RUNTS è pubblico e accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ e cliccando su “Accedi al registro”.

L’iscrizione al RUNTS e la conseguente acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore è
obbligatoria nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica. Inoltre, solo per gli enti del Terzo settore (dunque per coloro che ottengono l’iscrizione nel RUNTS), il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato avviene secondo specifiche modalità previste dalla nuova disciplina (vedi
sezione specifica).

Presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

DA PARTE DI ODV/APS O ETS GENERICO senza personalità giuridica

Le istanze devono essere trasmesse al RUNTS con modalità telematiche che consentano l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione dal sistema telematico e di protocollazione da parte dell’amministrazione ricevente. Per questo gli enti devono dotarsi di SPID, di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale del legale rappresentante.
La domanda è presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce e in modalità telematica all’ufficio territoriale del RUNTS in cui l’ente ha sede legale.

È necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • Atto costitutivo (gli enti che non siano in grado di produrre l’atto costitutivo possono dichiararne l’insussistenza o l’irrecuperabilità tramite autocertificazione).
  • Statuto registrato;
  • Se ente costituito da uno o più esercizi, ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali assembleari di approvazione;
  • Se ente affiliato a rete associativa, attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete. Se affiliato a più reti, attestazione da parte de rappresentante legale di ciascuna rete;
  • Nel caso in cui l’ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all’art. 31 informativa antimafia.

Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:

  • Indicazione della sezione del RUNTS in cui si chiede l’iscrizione;
  • Denominazione;
  • Codice fiscale;
  • Eventuale partita IVA;
  • Forma giuridica;
  • Sede legale;
  • Indirizzo di posta elettronica certificata;
  • Contatto telefonico;
  • Sedi secondarie, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all’ente che chiede l’iscrizione);
  • Data di costituzione;
  • Attività di interesse generale scelte e che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
  • Previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, ex art. 6 del CTS;
  • Indicazione del codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l’ente eventualmente aderisce;
  • Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche; 
  • Eventuale iscrizione al registro imprese, nel caso in cui l’ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
  • Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
  • Dichiarazione presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ex art. 79, c. 5 CTS;
  • Indirizzo del sito internet, se disponibile.

Per le ODV e le APS è necessario indicare anche:

  • numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto distinti per persone fisiche o enti e, in quest’ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;
  • numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
  • numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • numero di volontari degli enti aderenti di cui l’Odv o Aps che chiede l’iscrizione si avvalga.

Istruttoria del RUNTS ai fini dell’iscrizione

La procedura di verifica della domanda avviene sulla piattaforma informatica del RUNTS.

L’ufficio territoriale verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte. Nel caso in cui la domanda risulti corretta e completa e sussistano tutte le condizioni previste dal Codice del terzo settore, l’ufficio competente, entro 60 giorni, iscrive con apposito provvedimento l’ente richiedente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.

Nel caso in cui la domanda risulti non corretta o incompleta oppure necessiti di integrazioni o chiarimenti, l’ufficio, entro il termine dei 60 giorni di cui dispone, invita l’ente a completare, integrare o rettificare la domanda, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla richiesta. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, oppure dalla scadenza del termine assegnato all’ente per produrla, l’ufficio procede all’iscrizione oppure comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, dando luogo a tutti i susseguenti atti sino alla conclusione del procedimento.

In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del RUNTS nei termini previsti, si applica il meccanismo del “silenzio assenso” e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.

IL RUNTS IN PILLOLE

DISPOSIZIONI E NORME

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