#RiformaTerzoSettore: la vidimazione del registro dei volontari assicurati

In attesa di specifico Decreto ministeriale in applicazione dell’art. 18 “Assicurazione obbligatoria” del Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7180 del 28/05/2021, ha chiarito le modalità di tenuta del registro dei volontari per tutti gli ETS che si avvalgono di volontari non occasionali. C’era infatti il dubbio se gli ETS dovessero, ai fini della copertura assicurativa, prevedere l’obbligo di vidimazione del suddetto registro da parte di un segretario comunale – senza costi – così come già avveniva in passato per le organizzazioni di volontariato, anche in assenza di un richiamo specifico nel Codice. 

Il Ministero ha confermato che l’obbligo di assicurare i volontari per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi è già in vigore a prescindere dall’emanazione del nuovo decreto. Quindi il registro dei volontari degli ETS, per essere considerato valido, deve essere numerato e bollato in ogni pagina al fine di garantire la veridicità delle informazioni scritte, compresa l’individuazione di coloro che beneficiano della copertura assicurativa in caso di sinistro.

A questo link il documento completo del Ministero.

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