Titolare effettivo, l’obbligo vale anche per il Terzo settore?

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 è divenuta operativa la procedura con cui comunicare il “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente.

Tale adempimento discende dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (cosiddetto “decreto antiriciclaggio”), il quale ha come obiettivo fondamentale quello di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 ha dettato disposizioni per la comunicazione dei dati da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust ed istituti giuridici affini, stabilendo che la comunicazione del titolare effettivo debba avvenire entro 60 giorni dall’avvio dell’operatività della procedura: il termine scade il prossimo 11 dicembre 2023.

Ecco alcune indicazioni rispetto agli enti non profit interessati, alle informazioni da comunicare, oltre che alle tempistiche e modalità con cui procedere.

Gli enti interessati

La normativa menzionata si applica alle persone giuridiche private iscritte nei registri (regionali o prefettizi) di cui al dpr 361 del 2000, e quindi a fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica.

Ci si chiede se vi siano soggetti anche gli enti del Terzo settore (Ets) che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del codice del Terzo settore (Cts), tramite l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Gli Ets non sono menzionati dal decreto antiriciclaggio (il motivo è che esso è antecedente alla riforma del Terzo settore) e nei confronti degli stessi è comunque possibile consultare presso il Runts i dati del legale rappresentante e degli altri titolari di cariche sociali.

Analogo dubbio si ha anche per gli enti che avevano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del dpr 361 del 2000 prima della iscrizione al Runts, ora sospesa poiché attivato il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art 22 del codice del Terzo settore.

Purtroppo, al momento non vi sono indicazioni da parte dei diversi ministeri – in primis, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero delle Imprese e del Made in Italy – competenti in materia. Pertanto, allo stato dell’arte, vista la ratio della normativa antiriciclaggio, si considerano in via prudenziale soggetti all’obbligo anche gli Ets dotati di personalità giuridica.

Discorso analogo può essere fatto anche per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) le quali, secondo il decreto legislativo 39 del 2021, acquistano la personalità giuridica tramite l’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).

Va ribadito e sottolineato che il requisito per cui scatta l’adempimento è che l’ente sia in possesso della personalità giuridica e non che lo stesso svolga in parte attività commerciale e di conseguenza sia iscritto al Repertorio Economico Amministrativo (Rea): un’associazione non riconosciuta ed iscritta al Rea non è quindi tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito al titolare effettivo.

Le tempistiche

Il termine ultimo per effettuare la prima comunicazione al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente è, come detto, l’11 dicembre 2023.

Nel caso di associazioni riconosciute e fondazioni costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 (data in cui è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 29 settembre 2023), queste provvederanno alla prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.

Dopo la prima comunicazione, i dati e le informazioni depositati devono essere:

  • modificati, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione;
  • confermati, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica (ad esempio le cooperative sociali e le imprese sociali) possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

La nozione di “titolare effettivo” e i dati da comunicare

Se per gli enti di tipo societario il titolare effettivo può essere facilmente individuato nel soggetto che detiene il controllo dell’ente, per le organizzazioni non lucrative tale concetto è molto più sfumato e di non facile declinazione.

Il decreto antiriciclaggio ha stabilito infatti che per le associazioni riconosciute e le fondazioni siano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.

Si precisa ulteriormente che, qualora in base ai criteri appena elencati non sia possibile individuare in modo univoco uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.

Anche il concetto di “beneficiario” in un ente non profit non è affatto immediato dato che tali organizzazioni hanno quasi sempre come destinatari della loro azione la collettività e quindi la generalità degli individui.

Rimangono quindi, con specifico riferimento alle fondazioni, i fondatori, e, con riferimento alla generalità degli enti non lucrativi, il legale rappresentante e gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali (vi possono rientrare anche i direttori generali e gli altri soggetti dotati di poteri di firma o rappresentanza), che possono quindi essere considerati come titolari effettivi di un’organizzazione non profit.

Nel manuale operativo redatto da Unioncamere si possono trovare degli esempi utili in merito all’individuazione del titolare effettivo.

Una volta individuato il titolare effettivo, i dati che vanno comunicati sono:

  • i dati identificativi e la cittadinanza della persona fisica;
  • il codice fiscale, la denominazione, la sede legale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’ente.

Le modalità di comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo si presenta in modo telematico al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, il quale è stato implementato con il registro dei titolari effettivi.

Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di:

  • Spid o carta d’identità elettronica;
  • firma digitale;
  • posta elettronica certificata (Pec) dell’ente.

È possibile inviare l’istanza personalmente: per farlo occorre accedere a “DIRE”, lo strumento del registro imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione unica (in alternativa è possibile utilizzare un’altra soluzione di mercato). Per comunicare la pratica è però necessario essere in possesso di un account “Telemaco”, che è il servizio di consultazione ed invio di pratiche e documenti presso il registro imprese.

È altresì possibile avvalersi di un intermediario abilitato (ad esempio Caf o commercialisti) titolare di un’utenza “Telemaco”: è importante sottolineare che l’intermediario può procedere all’invio della pratica, la quale però deve comunque sempre essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.

Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

Informazioni più specifiche in merito ai requisiti per la comunicazione possono essere consultate sul sito del registro imprese e un utile tutorial è rappresentato dalla guida di Unioncamere sul titolare effettivo per gli utenti (integrata con le indicazioni di compilazione e gli esempi a cura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi).

Le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva comunicazione

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.

Fonte: Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore

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